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Certificazione Energetica (sintesi Dlgs 311/06) Stampa E-mail

Certificazione energetica

Il nostro ordinamento già prevedeva alcune delle indicazioni relative alla certificazione, ma il decreto attuativo previsto dall'articolo 30 delle legge 10/91, che avrebbe dovuto specificare le modalità operative per la certificazione energetica degli edifici, non è stato emanato e con la legge 59/97 ed il relativo regolamento di esecuzione, il D.Lgs. 112/98, si sono trasferite alle Regioni le competenze sulla certificazione energetica degli edifici.

Il Decreto prevede un attestato di certificazione energetica che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, debba essere messo a disposizione del proprietario, del futuro acquirente o del locatario. Tale attestato dovrà fornire informazioni utili per i potenziali utenti, in modo da consentire di valutare e confrontare la prestazione energetica dell`edificio. Tale attestato, con validità temporale massima di dieci anni dal suo rilascio, dovrà essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica le prestazioni energetiche dell'edificio o dell'impianto e deve essere corredato da suggerimenti in merito agli interventi piu` significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica stessa


Per quanto riguarda la certificazione degli appartamenti di un condominio il Decreto, all'articolo 6, richiama quanto previsto nella Direttiva europea e nello specifico prevede che possa fondarsi:
su una certificazione comune dell`intero edificio, per i condomini dotati di un impianto termico comune;
sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio e della stessa tipologia.
L'attestato di certificazione energetica che attesti la rispondenza del progetto alle prescrizioni di contenimento energetico, verrà rilasciato dal progettista, così come si deduce dall`art. 15, commi 1 e 2.
A tal riguardo, il progettista che rilascia un attestato di certificazione energetica non veritiero o senza aver rispettato i criteri e le metodologie, che verranno definiti da appositi D.P.R. secondo quanto previsto all' art. 4 comma 1, è punito rispettivamente con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento od al 30 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
Si dispone inoltre la stesura di una perizia asseverata da parte del Direttore dei lavori che assicuri la conformità delle opere realizzate al progetto.

Sono previste anche sanzioni a carico del direttore dei lavori:
· nel caso di omissione della presentazione al comune dell`asseverazione di conformità delle opere, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale;
·nel caso di falsa attestazione della conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ed alla relazione tecnica, è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a 500 Euro.
Gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti con superficie utile superiore a 1000 m2, sia nel caso di ristrutturazione integrale che di demolizione e ricostruzione, dovranno essere dotati, entro 1 anno dalla data di entrata in vigore decreto, di un attestato di certificazione energetica.

Tale attestato dovrà essere consegnato dal costruttore al proprietario dell'immobile al termine della costruzione medesima; in caso contrario il costruttore sarà punito con la sanzione amministrativa pari a 5.000-30.000 Euro.
Nel caso di compravendita dell'intero immobile o della singola unità immobiliare, l'attestato di certificazione energetica deve essere allegato all`atto di compravendita, in originale o copia autenticata. Per la violazione di tale obbligo l'acquirente può far valere la nullità del contratto.

Nel caso di locazione, l'attestato di certificazione energetica deve essere messo a disposizione del conduttore o gli deve essere consegnata, dal proprietario, una copia conforme all'originale. La violazione di tale obbligo prevede per il conduttore la nullità del contratto.
Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1000 m2, l'attestato di certificazione energetica è affisso nello stesso edificio a cui si riferisce ed in luogo facilmente visibile per il pubblico.

Fonte: Ance, Associazione nazionale costruttori edili

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